Per conoscere le scelte degli enti locali in materia di aliquote e agevolazioni occorrerà attendere la scadenza dei bilanci di previsione 2012, per ora fissata il 31 marzo. Nelle decisioni delle amministrazioni peserà tuttavia non poco la quota di imposta erariale che dovrà essere versata allo Stato. L’altra novità dell’Imu è infatti rappresentata dalla circostanza che la metà dell’imposta, liquidata sui beni diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali, e calcolata sempre con l’aliquota base dello 0,76%, e senza considerare le agevolazioni locali, spetta allo Stato. E’ quindi evidente che, se i Comuni dovessero valutare di ridurre talune aliquote, dovrebbero mettere in conto il fatto che oltre la metà del gettito andrà all’Erario. Le somme introitate dall’accertamento, invece, restano interamente attribuite ai Comuni.
L’articolo 13 della legge 214/2011 (che ha convertito il Dl 201) dispone inoltre che l’imposta erariale sia corrisposta unitamente all’imposta municipale propria. Questo significa che già all’atto del pagamento bisognerà distinguere le due quote. Ciò potrà avvenire imponendo al contribuente un doppio calcolo, con utilizzo di un apposito codice tributo. Oppure si può immaginare la compilazione di uno specifico modello F24 con l’indicazione dell’imponibile riferito agli immobili diversi da abitazione principale e fabbricati rurali. In questo modo, il conteggio verrebbe effettuato dall’agenzia delle Entrate, evitando di gravare il contribuente con adempimenti inutili.
Resta il fatto evidente che l'imposta graverà notevolmete sulle casse delle aziende e sulle seconde case sia per il fatto che l'aliquota base è maggiore, sia per il fatto che il Comune cercherà di monetizzare al massimo un'imposta che deve dividere a metà con lo stato...




