CIRCOLARE N.1/2011 – Novità fiscali / Tributarie per l’anno 2011
Gentili Clienti – Amici - Aziende,
come sempre la nostra Società è orientata al servizio ed all’informazione utile per i nostri clienti e non solo. Nell’ottica di offrire un servizio professionale ed al contempo interessante abbiamo incaricato un esperto in materia fiscale/tributaria di redigere un breve vademecum delle novità per il prossimo anno.
Ecco di seguito le principali novità fiscali/tributarie/varie di inizio anno:
Interessi legali: Dal 1.01.2011 la misura del saggio degli interessi legali passa dall’attuale 1% al 1,5%.
Compensazioni: È operativo dal 1.01.2011 il blocco delle compensazioni dei crediti fiscali qualora esistano ruoli scaduti per importi dai 1.500 euro in su. Entro il giorno 16 di ogni mese, a partire dal gennaio 2011, contribuenti dovranno verificare l’esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l’erario. All’atto della compilazione del primo modello F24 dell’anno sarà necessario prestare attenzione ai vincoli introdotti nel 2010, che operano in relazione all’anno di formazione del credito e all’ammontare compensato e consentono, quindi, di continuare ad utilizzare il credito residuo del 2009 che abbia già scontato le limitazioni. La sanzione per l’utilizzo di crediti inesistenti è stata aumentata da un minimo del 100% fino al 200% per un ammontare compensato superiore a 50.000 euro.
Ravvedimento operoso: violazioni commesse dal 1.02.2011: - nel caso di ravvedimento entro 30 giorni dalla commissione della violazione, relativa al mancato pagamento del tributo o di un acconto, la sanzione è ridotta ad 1/10 (anziché ad 1/12) del minimo; - nel caso di ravvedimento degli errori e delle omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore), la sanzione è ridotta ad 1/8 (anziché ad 1/10) del minimo; - nel caso di ravvedimento per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/10 (anziché ad 1/12) del minimo.
Comunicazione telematica clienti e fornitori: Dal 1.01.2011 sarà operativo il monitoraggio delle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, che dovranno essere analiticamente comunicate all’Agenzia delle Entrate con una distinta annuale. Fino al 30.04.2011 la rilevazione è limitata alle transazioni con obbligo di fattura, mentre dal 1.05.2011 dovrà essere estesa a tutte le operazioni sopra soglia. I professionisti e le imprese devono aggiornare i loro sistemi di contabilità Iva sulla base del nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro. In particolare, se il limite di 3.000 euro (25.000 euro per il 2010) riguarda l’operazione effettuata e non l’importo della fattura registrata, occorre legare le varie registrazioni facenti parte di un’unica operazione (ad esempio, acconto e saldo).
Nelle tabaccherie anche i pagamenti per Equitalia
Entrano nel circuito 11.782 rivendite abilitate alla riscossione tramite Rav, il bollettino allegato alle cartelle. Anche le tabaccherie diventano sportelli per il pagamento delle cartelle di Equitalia. È il frutto di un accordo siglato nei giorni scorsi a Roma dal direttore generale della Società di riscossione nazionale, dal presidente della Federazione italiana tabaccai, e dall'amministratore delegato di Banca Itb. I cittadini potranno così usufruire di ben 11.782 tabaccherie abilitate al servizio di pagamento tramite il bollettino precompilato allegato alla cartella di riscossione (Rav), per saldare i loro debiti fiscali e contributivi. L’apertura dei nuovi punti, presso i quali è possibile effettuare i pagamenti, uniti agli sportelli dell'Agente della riscossione e a quelli di banche e poste, mette a disposizione dei contribuenti una rete estesa su tutto il territorio nazionale. Ma le novità, per chi decide di utilizzare il nuovo canale di pagamento, non finiscono qui: coloro che effettuano il versamento dopo la scadenza dei previsti 60 giorni potranno avere dal tabaccaio il Rav aggiornato con gli interessi di mora e le altre spese, senza doversi recare presso uno sportello di Equitalia. (Agenzia delle Entrate, nota del 30/12/2010)
Accertamento – Redditometro: A supporto dell’accertamento sintetico interverranno i nuovi obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti e una maggiore compartecipazione da parte dei Comuni. La selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli sarà sempre più incentrata sull’utilizzo delle banche dati e di un “rating” di rischio di ciascun soggetto, variabile a seconda di alcuni parametri che si sono affinati nel tempo. Oltre alle persone fisiche nel 2011 l’Amministrazione finanziaria terrà alta l’attenzione sulle imprese, iniziando con quelle “apri e chiudi” e quelle in perdita costante, per proseguire con le verifiche sulle compensazioni, ulteriormente limitate in presenza di ruoli non pagati.
Vincite lotterie estere: L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le vincite ottenute con un casinò online che
ha sede all’estero entrano nei redditi diversi e non incontrano alcuna deduzione per le spese sostenute per produrli. Inoltre, se tali somme superano i 10.000 euro e sono tenute su un conto corrente estero di appoggio, devono essere indicate nel quadro RW del modello Unico. La compilazione del quadro RW può essere evitata qualora la banca estera di bonifichi gli interessi, maturati sul conto, su un conto italiano intestato allo stesso contribuente.
Detrazione per i figli a carico: Usufruibile per intero da un genitore in caso di accordo tra gli ex coniugi
La detrazione spettante per figli fiscalmente a carico può essere assegnata, nella misura del 100%, a uno solo dei coniugi, nel caso in cui l’altro non possa fruirne per limiti di reddito. Nelle ipotesi di separazione o di divorzio, tuttavia, gli ex coniugi devono raggiungere un accordo sulla titolarità e sul riversamento, cioè sulla devoluzione da parte del beneficiario, di un importo pari alla stessa detrazione. Se l’affido è congiunto, la restituzione è uguale al 50%. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143/E del 30/12/2010, a un genitore separato che riteneva di potere beneficiare della detrazione massima, sulla circostanza che l’ex coniuge non aveva reddito. L'Amministrazione finanziaria, ha prima ricordato che la detrazione Irpef per i figli fiscalmente a carico è ripartita tra i genitori nella misura del 50%. In caso di separazione, spetta al coniuge affidatario e, quando l’affido è congiunto, a entrambi (sempre nella misura del 50% ciascuno). Tuttavia, se uno dei due non può usufruirne per limiti di reddito, previo accordo, può essere attribuita per intero all'altro genitore, il quale dovrà riversare un importo pari alla stessa detrazione o alla metà, nel caso di affidamento congiunto. Dunque, è possibile che un solo genitore benefici della detrazione nella misura del 100%. L’unica condizione da rispettare nel caso di separazione e affidamento congiunto, come chiarito anche dalla circolare 15/2007, è quella del raggiungimento di un accordo tra gli ex coniugi che stabilisca a chi dei due è attribuito il vantaggio fiscale e l'importo che quest’ultimo deve riversare all’altro.
Inps: Potenziati i processi di riscossione dell’Inps. Dal 1° gennaio 2011, l’Istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con immediato valore di titolo esecutivo. Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante un avviso bonario. ll nuovo meccanismo di riscossione dei crediti pertanto non elimina l’avviso bonario che continua a essere utilizzato dall’Inps per richiedere il pagamento delle somme a credito derivanti da omissioni contributive. Se il debitore non paga nei termini stabiliti, l’Istituto provvede alla notifica dell’avviso di addebito. La notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario.
Iscrizione all’INPS esclusivamente con procedura telematica
L’Inps, con la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010, ha precisato che l’apertura della posizione assicurativa presso l’Istituto deve avvenire esclusivamente con modalità telematica, mediante la: - Comunicazione Unica al registro delle imprese, nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente; - Comunicazione Unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’Istituto (nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa).
È stato, quindi, abrogato il modello DM68 (codice SC06).
Distributori Carburante: La deduzione forfetaria di cui all’art. 21, c. 1 L. 448/1998, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, è prorogata per il periodo di imposta 2011. Con decreto ministeriale sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il relativo limite di spesa. I soggetti destinatari della deduzione, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.
Diritto camerale: Pronte le misure per le imprese iscritte dal 1/1/2011
Dal 2011 il diritto camerale é dovuto anche da parte dei soggetti iscritti solo al REA e non al Registro delle imprese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 201046 del 30/12/2010, ha reso noto gli importi del diritto camerale annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1/1/2011, a seguito delle novità arrecate dall’art. 1, comma 19, del D.Lgs. n. 23del 2010 all’art. 18 della Legge n. 580/93. Il successivo Decreto Interministeriale, in corso di approvazione, potrà definire misure diverse. In tal caso, si procederà ai necessari conguagli o compensazioni. Tra le novità, rispetto allo scorso anno, emerge l’obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma non nel Registro delle Imprese. L’importo dovuto è pari a 30 euro.
Piano Casa: Possibilità di fruire della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento
Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico: Sono arrivati i chiarimenti sul Piano Casa e la ritenuta sui bonifici. Ciò mediante la risoluzione n. 4/E del 4/1/2011 emessa dall’Agenzia delle Entrate. Triplice intervento delle Entrate nell’ambito delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di risparmio energetico. I due bonus del 36% e 55% possono essere richiesti anche per i lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni, mentre la ritenuta d’acconto del 10% sui relativi bonifici può essere trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non va effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione.
Ampliamenti Piano Casa agevolati
Con la citata risoluzione l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, è stato confermato che l’ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici, come già chiarito dalle circolari 57/E e 121/E del 1998.
Immobili fantasma: spostata al 31/3/2011 la regolarizzazione
Il Decreto Cd. “milleproroghe” ha fatto slittare il termine, inizialmente fissato al 31/12/2010. I soggetti titolari di immobili non iscritti in Catasto e individuati dall’Agenzia del Territorio nei Comuni elencati negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, devono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 31 marzo. Codici avviamento postale: Dal 1.11.2010 è in vigore la nuova versione del Codice di avviamento postale; sono presenti 269 variazioni che coinvolgono comuni e frazioni di 5 regioni. La Provincia di Monza e Brianza e tra quelle ove vi sono state modifiche.
Tariffe ACI: Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle Aci relative ai valori per i calcoli chilometrici per le auto in fringe benefit ai dipendenti nel 2011. Se il veicolo ricercato non è presente nelle tabelle Aci, deve essere preso come riferimento il veicolo che per caratteristiche risulta più simile a quello ricercato.
Codice della Strada: Il Ministero dell’Interno, con la circolare 29.12.2010, fornisce ulteriori istruzioni sul Codice della Strada: in particolare, precisa che l’autovelox deve essere posizionato ad almeno un chilometro dall'ultimo incrocio per consentire ai conducenti di adeguare la velocità; inoltre, il conducente che guida un veicolo non revisionato può essere autorizzato a proseguire fino a casa, ma solo se non vi sono problemi di sicurezza. Prevista, inoltre, la possibilità per il conducente del Tir di evitare il pagamento, previo versamento di una cauzione. Elevata, infine, a 68 anni, l'età per condurre professionalmente mezzi dedicati al trasporto di persone.
Operatori Iva “intracomunitari”: accesso al Vies sotto stretto controllo
L’inclusione nell’archivio informatico (Vies) non è più automatico ma subordinato ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Chi apre la partita Iva deve, infatti, comunicare (nel modello AA7 o AA9), in tale momento dell’apertura, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie; operazioni che potranno essere intraprese solamente se l’Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare. Infatti, un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 29/12/2010, ha individuato le modalità da seguire per negare o revocare l’autorizzazione allo svolgimento di tali transazioni; un secondo provvedimento sempre pubblicato il 29/12/2010 ha stabilito i criteri di accesso al Vies (archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie).
I soggetti già in possesso di partita Iva
I controlli interesseranno anche coloro che sono già in possesso di partita Iva. Tali “vecchi” soggetti, come regola generale, potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di intraprendere le operazioni intracomunitarie (sottoponendosi alla stessa trafila di controlli sopra descritta) oppure, al contrario, quella di rinunciare agli scambi europei. La manifestazione di volontà “positiva” è espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010), pena l’esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l’esclusione dal Vies è prevista per la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, oppure per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi Iva per il 2009. Una volta estromessi dall’elenco, si ritorna al punto di partenza: per effettuare operazioni intracomunitarie è necessaria la dichiarazione di volontà e il mancato diniego dell’Amministrazione entro i 30 giorni. Infine, il provvedimento di revoca dalla registrazione nell’archivio può essere emesso anche a seguito di una normale attività di accertamento.
Esempio di comunicazione:
All’Agenzia delle Entrate
Ufficio di___________
Il sottoscritto, nato a…il……..e residente in …….via…….., C.f., in qualità di (titolare, rappresentante legale, ecc.) della società (o ente) …..con sede legale in………via…….., C.f. e P.Iva…………, iscritta al Registro delle Imprese (o al REA per gli enti) di ……….. al numero…….., già in possesso di partita Iva dal .........
DICHIARA
Di volere porre operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 per importi annui non superiori a:
- € …………..(acquisto di beni);
- € …………..(cessioni di beni).
La presente comunicazione è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010.
Luogo e data Firma del titolare o rappresentante legale



