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Torna l'imposta comunale ecco i capi saldi della nuova imposta

Torna l'imposta comunale ecco i capi saldi della nuova imposta - Ferrari Servizi Immobiliari

Con l’introduzione dell’Imu, torna la tassazione comunale sulla prima casa o, con gergo più tecnico, sull’abitazione principale, che era invece stata sottratta all’Ici. Ai fini Imu, per “abitazione principale” si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Si tratta di una definizione che presenta alcune novità di rilievo rispetto al concetto valido per l’Ici. Innanzitutto, la norma parla di immobile “iscritto o iscrivibile” in catasto come unica unicità. Quindi l’Imu è dovuta a prescindere dall’accatastamento: ciò ne rileva che l’unicità immobiliare sia accatastabile, e quindi, in sostanza, che sia ultimata e abitabile. Inoltre, la nuova disciplina punta l’attenzione sul fatto che si tratti di un’unica unità immobiliare, il che dà adito a una duplice considerazione. In primo luogo, l’unità immobiliare considerabile in termini di abitazione principale deve essere, in linea di principio, un unità unica sotto il profili catastale, con la conseguenza che non può essere considerata come abitazione principale una pluralità di unità immobiliari. In seconda battuta, potrebbero probabilmente considerare come un umica unità – come tale iscrivibile in catasto – una somma di unità immobiliari che potrebbero essere fuse in una sola, ricorrendone le occorrenti condizioni soggettive (identità di titolari ) e oggettive (per esempio, la loro contiguità e la possibilità materiale di una loro unione). Ancora, per configurarsi un’abitazione principale, occorre che il suo possessore vi dimori “abitualmente” e vi risieda “anagraficamente” : significa che, a differenza del passato (quando il rapporto materiale tra il possessore e la sua casa era osservato con manica assai larga) ora i requisiti si fanno stringenti, nel senso che: non basta più la sola dimora abituale, me serve la formale iscrizione all’anagrafe della popolazione residente; il requisito di residenza nella casa che si intende considerare quale abitazione principale non è sufficiente, poiché occorre anche che, nella casa in questione, il contribuente dimori effettivamente. In altri termini, niente più Imu agevolata senza residenza; e, soprattutto niente più Imu agevolata senza abitare realmente in quell’immobile (è noto, al riguardo, il caso delle prime case ubicate nei centri di villeggiatura, dove molti usavano posizionare la propria residenza formale, ma in effetti fittizia). La normativa sull’Imu, inoltre, restringe decisamente il campo delle “assimilazioni”, cioè di tutti quei casi in cui certe abitazioni, come quelle concesse in uso gratuito ai parenti, erano esentati dall’Ici.